SERVIZIO REGIONALE DI SOCCORSO ALPINO e SPELEOLOGICO PUGLIESE

 

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CLUB ALPINO ITALIANO
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
Medaglia d’oro al valor civile
Struttura Operativa Nazionale del Servizio Nazionale della Protezione Civile
(Legge n. 225/92 lett. l, comma 1, art. 11; Legge 74/2001)

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PRESIDENTE:  Francesco Alò, Via Paretone n° 241 zona I 74015 - Martina Franca (TA)
Tel. e Fax 0804839097 Cell. 3396279810 – 3402721474
VICE-PRESIDENTE:  William Formicola, C/so A. De Gasperi n° 300  Bari
Tel. e Fax 0805010921 Cell. 3406463497

Compiti, funzioni e prerogative del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) nel quadro normativo nazionale.

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) è una sezione particolare del C.A.I. costituita ai sensi dell'art. 33 dello Statuto del C.A.I., ed a cui la Legge del 26 gennaio 1963, n. 91 (Riordino del Club Alpino Italiano) all'art. 2, affida il compito di assumere "adeguate iniziative tecniche per la prevenzione degli infortuni nell’ esercizio dell’ alpinismo e per il soccorso degli alpinisti ed escursionisti infortunati o pericolanti per qualsiasi causa, nonché al recupero delle salme dei caduti ".
Nella successiva Legge del 24 dicembre 1985, n. 776 (Nuove disposizioni sul Club Alpino Italiano) all'art. 2, veniva esteso l'ambito di intervento anche per ciò che concerneva le "attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti", specificando inoltre che "Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri".
Successivamente il legislatore ha emanato uno specifico provvedimento normativo in favore del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, promulgando la Legge 18 febbraio 1992, n. 162 (Provvedimenti per i volontari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso) con la quale veniva riconosciuto ai volontari del C.N.S.A.S. impegnati in attività di esercitazione o in operazioni in caso di emergenza: a) il diritto all'astensione dal lavoro (sia per lavoratori dipendenti che autonomi) riconoscendogli "l'intero trattamento economico e previdenziale" con indicazione delle relative procedure per l'accertamento dello svolgimento delle attività e dell'astensione dal lavoro; b) la copertura finanziaria assicurata nel bilancio dello Stato per l'attuazione di tali disposizioni; c) norme sulla circolazione stradale per i mezzi ed i volontari del Corpo con riferimento all'autorizzazione all'uso "dei dispositivi di segnalazione acustica e visiva di emergenza" nonché all'autorizzazione a poter circolare "con i veicoli e le unità cinofile occorrenti, in deroga ai divieti e alle limitazioni poste da leggi regionali e provinciali e da regolamenti locali ", oltre che "nelle aree incluse in parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali e aree protette" .
In appendice a tale provvedimento normativo va segnalata la successiva emanazione del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 marzo 1994, n° 379 (Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e speleologico) con il quale furono stabilite e specificate le modalità attuative della legge 162/92.
Un'importante attribuzione di funzioni, quale forma di riconoscimento della specializzazione tecnica posseduta del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, avvenne con la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile), con la quale all'art. Il, lettera I) il C.N.S.A.S. viene individuato quale "Struttura operativa nazionale del Servizio nazionale della protezione civile ".
Immediatamente dopo fu emanato il D.P.R. 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza) con il quale veniva sancito che "Il sistema di allarme sanitario è assicurato dalla centrale operativa cui fa riferimento il numero unico telefonico nazionale 118". Il C.N.S.A.S. si adeguò immediatamente a tale atto di indirizzo eliminando tutti i propri numeri di chiamata, mentre le disposizioni di cui al citato D.P.R. furono espressamente recepite nella legge 21 marzo 2001, n. 74 successivamente emanata, dove all'art. 2 si disponeva come le strutture operative regionali del C.N.S.A.S. costituiscono per le regioni soggetto esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed ipogeo. Ma tale realtà è a tutt'oggi effettivamente operativa solo nelle regioni dove il numero unico telefonico di emergenza nazionale 118 è stato attivato ed è completamente a regime, e dove inoltre sono state stipulate apposite e specifiche convenzioni con le strutture operative regionali del C.N.S.A.S.
Altro importante provvedimento normativo è appunto la Legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) che ha ulteriormente chiarito e riordinato la disciplina riguardante il C.N.S.A.S., e dove in particolare: a) a11'art l comma l viene riconosciuto "il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) del Club Alpino Italiano (C.A.I.)" cui "nel caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni, la funzione di coordinamento è assunta dal responsabile del C.N.S.A.S. " , e dove nel confermargli il riconoscimento di Struttura operativa nazionale del Servizio nazionale della protezione civile si stabilisce che il C.N.S.A.S. "concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile nell’ ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali"; b) all'art. 2 dove nello stabilire che il C.N.S.A.S. "opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale" viene espressamente sancito come le regioni "individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del C.N.S.A.S. i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo" disponendo come le regioni e le province autonome "nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del C.N.S.A.S. "; c) agli artt. 4-5-6 vengono individuate la attività specialistiche del C.N.S.A.S., e vengono riconosciute le Scuole nazionali e le Figure professionali specialistiche formate presso le scuole nazionali del C.N.S.A.S. (tecnico di soccorso alpino; tecnico di elisoccorso; unità cinofila da valanga; unità cinofila da ricerca in superficie; medico per emergenza ad alto rischio nel territorio montano; medico per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo; tecnico di soccorso speleologico; tecnico di soccorso in forra; direttore delle operazioni di soccorso).
Vi è da segnalare inoltre la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) che a1l'art 80, comma 39 ha ribadito come "Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è, di norma, attribuito al C.N.S.A.S. ", e che sempre al C.N.S.A.S. "spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità ".

 
 
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